n Modificazione delle comunioni tacite familiari

L’art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma, del c.c., e delle società di fatto esercenti attività indicate dall’art. 2135 del c.c..

A seguito dell’intervenuta modificazione, il titolare dell’impresa agricola individuale può presentare il modello UNICO, provvedendo ad indicare nel quadro RA, l’intero reddito agrario del terreno ove viene svolta l’attività agricola e l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1997 con le modalità previste dall’art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e la quota di proprietà del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l’intero periodo d’imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.

Il titolare dell’impresa, inoltre, utilizzando il quadro RS, provvede, nella stessa dichiarazione, ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta.

Gli altri componenti l’impresa familiare, che presentano il modello UNICO, indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale, da indicare nel quadro RA.

 

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